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D.P.R. 29/12/2000 n. 441Art. 6. Direzione generale per i beni archeologici 1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Art. 7. Direzione generale per gli archivi 1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. 2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore; coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati. Art. 8. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali 1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia. 2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534. 3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, è costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare: a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura; c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione; d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri. 4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Art. 9. Direzione generale per il cinema 1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica. 2. La direzione, in particolare: a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica; b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonchè in favore dell'esercizio cinematografico; c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile l962, n. 161; e) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore, nonchè la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema; f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero. 3. La direzione si avvale dell'attività della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attività cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Art. 10. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo 1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante. 2. La direzione, in particolare: a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1; b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico; c) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore; d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero. 3. La direzione si avvale dell'attività delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attività di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Capo III Istituti centrali Art. 11. Istituti centrali 1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonchè gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonchè alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo. 3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281. Capo IV Amministrazione periferica Art. 12. Organi periferici del Ministero 1. Sono organi periferici del Ministero: a) le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali; b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; d) le soprintendenze per i beni archeologici; e) le soprintendenze archivistiche; f) gli archivi di Stato; g) le biblioteche statali; h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia. 2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Al fine di realizzare la più completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnicoscientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonchè dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Art. 13. Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali 1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione. 2. Il soprintendente regionale è nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'ambito delle professionalità tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare: a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di va- lorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali; b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli intetessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico; c) può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici; d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione; e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggisticoambientale; f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali; g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi; h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Art. 14. Compiti delle soprintendenze 1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale. |
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